Statuto

Lo statuto societario

Articolo 1
È costituita l’Associazione “SNGC - Emeroteca Biblioteca Tucci”, disciplinata dagli articoli 36, 37, e 38 del Codice Civile.

Articolo 2
L’associazione, nata nel 1907 con lo scopo di organizzare e tutelare l’attività dei corrispondenti di quotidiani (“Sindacato Napoletano Giornalisti Corrispondenti”), svolge esclusivamente attività culturale senza fini di lucro, organizzando dibattiti e seminari, allestendo mostre, pubblicando monografie, carteggi, cataloghi e ponendo a disposizione di ricercatori, studenti e anche semplici cittadini, gratuitamente, libri degli ultimi sette secoli, giornali e riviste.

Articolo 3
Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidentetesoriere; e) il Segretario; f) il Collegio dei Sindaci; g) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 4
Sono Soci Effettivi i giornalisti corrispondenti titolari di quotidiani o di agenzie quotidiane oppure di enti radiofonici o televisivi aventi diffusione nazionale nonché i giornalisti docenti universitari oppure autori di libri di narrativa o saggistica e i giornalisti che svolgono l’attività professionale nel settore della cultura.

Articolo 5
La domanda di ammissione deve contenere gli elementi che provino il possesso dei requisiti di cui all’art.4.

Articolo 6
La valutazione dei requisiti di cui all’art. 4 compete al Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Fanno parte dell’associazione, oltre ai Soci Effettivi, i Soci Benemeriti, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori.

Articolo 8
Sono Soci Benemeriti quei giornalisti che, avendo contribuito in maniera particolare a dare impulso e prestigio all’associazione, ricevono tale qualifica dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Benemeriti partecipano alla vita associativa con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

Articolo 9
Sono Soci Onorari gli esponenti del mondo della cultura, dell’arte, della politica e del lavoro che abbiano acquisito particolare benemerenza per la loro attività svolta in favore dell’associazione. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle assemblee, consultare le pubblicazioni possedute dall’Emeroteca anche al di fuori dell’orario riservato al pubblico e fruire di altri eventuali servizi destinati agli altri soci. Sono eleggibili alle cariche di Sindaci e Probiviri.

Articolo 10
Sono Soci Sostenitori, ammessi dal Consiglio Direttivo, le persone, gli enti e le società che contribuiscono finanziariamente alla gestione dell’Emeroteca-Biblioteca Tucci, all’accrescimento del suo patrimonio librario, artistico e tecnologico, allo sviluppo dei suoi programmi di ricerca e divulgazione culturale in favore della collettività. Il contributo finanziario viene corrisposto attraverso quote associative annuali. I Soci Sostenitori possono partecipare alla vita associativa. Nelle assemblee hanno diritto di voto. Le società e gli enti partecipano alle assemblee attraverso il legale rappresentante o un suo delegato che, al pari del Socio Sostenitore -persona fisica, è eleggibile a Sindaco o a Probiviro

Articolo 11
La quota per l’ammissione e le quote mensili o annuali vengono fissate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente-tesoriere, un Segretario e due Consiglieri. I Soci Effettivi, Benemeriti e Sostenitori eleggono con votazione segreta cinque Consiglieri (esprimendo non più di quattro preferenze), tre Sindaci e tre Probiviri. In caso di parità di voti vale l’anzianità anagrafica.
Presidente, Vicepresidente-tesoriere e Segretario vengono eletti nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza si procede a elezione suppletiva.
Nell’eventualità che si dimettano contemporaneamente più di due Consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea per le nuove elezione dell’intero Consiglio.

Articolo 13
Le candidature per qualsiasi carica sociale devono essere inviate alla Segreteria a mezzo di raccomandata o presentate personalmente fino a cinque giorni prima dell’Assemblea. Nel caso di insufficienza di candidati è consentita la presentazione delle candidature anche nel giorno fissato per l’Assemblea.

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, amministra i mezzi finanziari, esamina il bilancio consuntivo, elabora il bilancio di previsione, promuove le attività culturali e vigila sul patrimonio sociale custodito nei locali della Sala Stampa dei giornalisti corrispondenti situata nel Palazzo delle Poste a norma dell’art. 28 della Legge 5/8/1981 n. 416.

Articolo 15
Il Collegio dei Sindaci, di cui il componente anziano è presidente, può chiedere in visione più volte durante l’anno registri e documenti contabili. I compiti del Collegio sono esclusivamente tecnici, limitati al controllo della parte contabile e della corretta corrispondenza tra le voci e i documenti di entrata ed uscita. Le valutazioni delle scelte di politica amministrativa fatte dal Consiglio Direttivo competono all’Assemblea che esercita i suoi poteri di approvazione o di censura col voto sulla relazione del Consiglio stesso. All’Assemblea il Collegio dei Sindaci può indirizzare suggerimenti di natura tecnica nella relazione sul bilancio consuntivo annuale del Consiglio Direttivo, la cui redazione, insieme con la tenuta dei libri contabili, è affidata a uno studio di consulenza commerciale. Il Collegio dei Probiviri, di cui è presidente il componente anziano, si riunisce quando il suo intervento è chiesto dal CD o da un singolo socio con un’istanza scritta.

Articolo 16
Il Presidente ha la rappresentanza legale. In sua assenza prolungata essa passa al Vicepresidente-tesoriere e, in mancanza, al Segretario. Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria ogni anno per la relazione sulla gestione dell’associazione e per l’approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione; e convoca l’Assemblea straordinaria su richiesta di metà dei Soci o per decisione del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente-tesoriere ha facoltà, oltre al Presidente, di agire in nome e per conto dell’associazione nei rapporti con le banche, le Poste Italiane e altri istituti di credito o finanziari.
Il Segretario coordina le sedute del Consiglio Direttivo convocato dal Presidente, vigila sulla gestione dei servizi, cura le relazioni esterne, coadiuva il Presidente nelle attività associative.
Le convocazioni devono esser fatte per lettera raccomandata (postale o a mano) almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea; sono valide anche per fax o per e-mail se, però, seguite da risposta.
Ogni convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento della metà dei Soci; in seconda con qualsiasi numero.
Nel caso di prolungato impedimento del Tesoriere o del Segretario, il Consiglio direttivo può delegarne le funzioni temporaneamente a un Consigliere.

Articolo 17
L’Assemblea elegge tra i Soci Effettivi o Benemeriti un proprio Presidente e un proprio Segretario, i quali dovranno firmare i verbali al termine della seduta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente e il Segretario, insieme con uno scrutatore scelto dall’Assemblea, costituiscono il seggio.
I candidati non possono essere componenti del seggio elettorale.

Articolo 18
I soci morosi non hanno diritto al voto e possono essere dichiarati decaduti con decisione del Consiglio Direttivo se la morosità non è dovuta a disoccupazione o, comunque, a disagio economico.

Articolo 19
La richiesta di modifica dello Statuto può essere fatta dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei Soci Effettivi e Benemeriti almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea. La decisione di apportare modifiche allo Statuto può esser presa dalla metà più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti
Il computo dei Soci Effettivi e Benemeriti non deve tener conto di quelli che si sono trasferiti in altre regioni in via definitiva o temporanea con cambio di residenza e albo professionale. Né deve tener conto dei Soci Effettivi, Benemeriti e Sostenitori che da oltre quattro anni non hanno fatto registrare alcuna presenza in Assemblea.

Articolo 20
L’associazione può essere sciolta per decisione motivata di almeno due terzi dei Soci Effettivi, Benemeriti e Sostenitori. In caso di scioglimento il patrimonio sociale non potrà essere alienato in quanto costituente un bene della collettività ma dovrà essere donato a una grande istituzione culturale avente carattere nazionale e pubblico scelta dall’Assemblea.
I soci e i loro eredi non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti dei Soci resisi responsabili di gravi turbamenti della vita associativa l’ammonizione, la censura e la sospensione.
Soltanto l’Assemblea può deliberare, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, la radiazione per fatti gravi.

Articolo 22
Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le decisioni del Consiglio Direttivo sempre che non siano in contrasto con le norme legislative regolanti la vita di organismi associativi.

Articolo 23
Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Statuto approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria il 28 ottobre 2011